Questa storia farà ritornare il sorriso sulla bocca di un bambino nigeriano che piangeva per l’allontanamento forzato del padre, Joseph, dall’Italia ma restituisce anche fiducia nella giustizia a chi lotta quotidianamente per i diritti dei più deboli.
- Joseph è vissuto in Italia in condizioni di regolare soggiorno dal 1996 al 2006
- in data 11.02.2008 la Questura di Treviso ha diniegato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro/attesa occupazione e detto provvedimento è stato notificato in data 18.06.2008;
- in data 17.07.2008 a distanza di 30 giorni dalla notifica del diniego (impugnabile entro 60 giorni dinanzi al TAR, con scadenza, stanti i termini feriali, al 27.09.2008) la Prefettura di Siena ha comminato un’espulsione amministrativa, senza attendere lo spirare del termine di cui all’art. 13 comma 2 lett. b) di 60 giorni e senza considerare, ai sensi dell’art. 13 comma 2 bis del T.U. la natura e l’effettività dei vincoli familiari dell’interessato;
- in data 17.05.2005 dall’unione more uxorio tra Joseph e la sua compagna è nato un figlio, che chiameremo Victor per tutelarne la riservatezza (Victor, come vittoria!);
- la compagna di Joseph ed il loro bambino hanno regolare permesso di soggiorno;
- nel settembre 2008, Joseph e la sua compagna hanno contratto matrimonio civile presso il Comune di Ravenna;
- il nucleo familiare vive in un’abitazione giudicata idonea dalla Polizia Municipale di Ravenna e si sostenta con il lavoro della moglie;
- in data 06.10.2008 Joseph, previo appuntamento dell’ufficio-filtro del Comune di Ravenna, si è recato in Questura a Ravenna per chiedere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari;
- la Questura di Ravenna, con provvedimento 09.10.2008 ha dichiarato l’irricevibilità dell’istanza ed ha tratto in arresto Joseph per violazione dell’art. 14 co. 5 ter D.Lgs. 286/98 in relazione all’inottemperanza al decreto prefettizio e questorile;
- celebrata l’udienza di convalida ed il giudizio direttissimo con rito abbreviato condizionato, in data 10.10.2008 il Giudice del Tribunale di Ravenna, Dott.ssa Monica Galassi (PM Dott. Gianluca Chiapponi) ha assolto l’imputato con formula piena, disapplicando ex legge 2248/1865 all. E il provvedimento amministrativo presupposto del reato (decreto prefettizio e questorile di Siena), ritenuto illegittimo per carenza di motivazione (violazione dell’art. 3 l. 241/1990);
- è decorso il termine per l’impugnativa giurisdizionale del decreto prefettizio e pedissequo decreto questorile del 17.07.2008 in quanto l’avvocato del foro di Treviso al quale Joseph si era rivolto non ha depositato alcun ricorso;
- il giudice penale ha comunque rilevato incidenter tantum l’illegittimità del provvedimento senese ed ha assolto l’imputato;
- la situazione di fatto e di diritto, susseguente al matrimonio civile di Joseph e alla presenza di prole, impone il riesame del caso, pertanto, con istanza ex artt. 21 quinquies e 21 novies della Legge 241/1990, l’Avv. Maestri ha chiesto al Prefetto e al Questore di Siena di revocare o annullare d’ufficio i rispettivi provvedimenti;
- in particolare, appare doveroso considerare che il Codice Civile impone al padre e alla madre di provvedere al sostentamento materiale e affettivo dei figli nati dal matrimonio e sarebbe contrario a detto fondamentale obbligo di assistenza familiare dividere il nucleo e allontanare il padre dall’Italia, dove la moglie svolge regolare attività lavorativa;
- altresì, è doveroso, nella fattispecie, applicare l’art. 28 comma 3 del T.U. Immigrazione che impone di considerare il superiore interesse del fanciullo in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali: “In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all’unita` familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorita` il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27maggio 1991, n. 176.”;
- da ultimo, con riferimento alla fondamentale tutela dell’infanzia e del diritto all’unità familiare, l’art. 2 del D.Lgs. 286/98 stabilisce che “Allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.”
- dopo la liberazione disposta dal giudice penale a seguito dell’assoluzione, lo stesso giorno Joseph veniva accompagnato in Questura dagli stessi poliziotti che lo avevano arrestato e lì gli veniva notificato un nuovo decreto di espulsione con accompagnamento al CIE (centro di identificazione ed espulsione) di Bologna in attesa dell’esecuzione della misura;
- con una decisione profondamente ingiusta, malamente motivata e censurabile sotto molteplici profili giuridici, il Giudice di Pace di Bologna all’udienza svoltasi presso il Centro di Identificazione ed Espulsione di Bologna convalidava il trattenimento di Joseph ritenendo legittimo l’operato della Questura di Ravenna;
- ciò che più sconcerta è che si faccia finta di non vedere una norma, l’art. 28 comma 3 del Testo Unico sull’Immigrazione, che impone di tutelare il superiore interesse dei minori in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali, compreso il giudizio di convalida;
- Prefettura, Questura e Giudici dovrebbero applicare tutte le norme e non solo quelle -detto per inciso, inutilmente crudeli, disumane e cieche – a tutela dell’ordine pubblico e della regolarità del soggiorno: “In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all’unita` familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorita` il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27maggio 1991, n. 176.”.
- disapplicando di fatto l’art. 28, l’Italia si mette sotto i piedi una convenzione internazionale e calpesta i diritti dell’infanzia;
- dobbiamo ricordare che la moglie e il figlio di tre anni di Joseph hanno un regolare permesso e abitano in una casa con regolare contratto di locazione, la moglie di Joseph ha un regolare contratto di lavoro e paga regolarmente, come tutti i lavoratori dipendenti, le tasse e Joseph fino a ieri aveva un permesso di soggiorno e un lavoro;
- secondo il Giudice di Pace di Bologna mica dovrebbe tornare in Nigeria da solo: può sempre portarsi dietro moglie e figlio, così il diritto all’unità familiare sarebbe intatto! Non esistono parole per commentare le lacrime silenziose e disperate della moglie di Joseph in auto al ritorno da Bologna: la dignità del silenzio, le lacrime di chi non può comprendere la barbarie del diritto piegato alle ragioni dell’ordine. C’è da inorridire e da indignarsi;
- dopo pochi giorni dall’udienza di convalida, siamo ancora in ottobre, Joseph viene imbarcato su un aereo e rispedito in Nigeria, dove si trova tuttora, lontano dalla moglie e dal figlio che lo attendono qui a Ravenna nell’angoscia;
- l’ultima speranza è il ricorso al Giudice di Pace contro il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Ravenna dopo la sentenza di assoluzione del Tribunale di Ravenna: il piccolo Victor ha diritto di avere una mamma e un papà accanto a sé e le leggi vanno conosciute e rispettate fino in fondo anche da parte di chi istituzionalmente è chiamato ad applicarle: esiste l’art. 13 (di rango ordinario) che prevede l’espulsione dell’irregolare ma esiste anche l’art. 28 co. 3 che recepisce norme costituzionali (di rango primario) e convenzioni internazionali (anch’esse di rango primario) a tutela dell’infanzia e della famiglia;
- e l’art. 2 del Testo Unico recita, inutilmente: “Allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.” Gran bella norma, ma disapplicata;
- il 16 dicembre 2008 viene depositato il ricorso davanti al Giudice di Pace di Ravenna;
- il giorno della deportazione (28.10.2008) l’Avv. Maestri manda un fax urgente alla Prefettura di Ravenna chiedendo di sospendere, a tutela del minore, l’esecuzione dell’espulsione in corso, essendo stata fissata l’udienza dal Giudice di Pace al 3 novembre;
- ad espulsione già eseguita, la Prefettura risponde che non intende sospendere nulla e che ritiene opportuno attendere la decisione del Giudice di Pace;
- l’Avv. Maestri replica alla Prefettura affermando che “La presenza di un minore e la sentenza di assoluzione avrebbero imposto, a sommesso giudizio della scrivente difesa, un esercizio più meditato e approfondito della discrezionalità amministrativa: non si trattava di “atto dovuto e non discrezionale, vista l’urgenza di adottarlo”, stante la peculiarità della fattispecie. Quale superiore ragione di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato poteva e può giustificare l’adozione di un’espulsione nelle condizioni descritte e note alle amministrazioni di P.S. procedenti? L’incresciosa e dolorosissima vicenda in discorso ha gettato la moglie del cittadino nigeriano deportato nella più profonda prostrazione fisica e psicologica, che lo scrupolo tuzioristico di chi scrive non può in alcun modo obliterare o sottacere. Pur nel doveroso ossequio che mi corre l’obbligo di serbare nei confronti della Vostra decisione, sono pertanto ad insistere affinché Vogliate riesaminare il caso e revocare o annullare d’ufficio il decreto di espulsione in oggetto, nell’esercizio di quel potere di autotutela che il legislatore ha previsto e codificato e che in casi come quello in discorso dovrebbe essere pienamente esercitato. In difetto, questa difesa confida che in sede giurisdizionale il grave vulnus cagionato dalla vicenda ad un intero nucleo familiare possa essere, sia pure tardivamente, sanato.”
- si svolgevano due udienze tra novembre e dicembre e il 30.12.2008 è stata scritta la sentenza, che viene notificata all’Avv. Maestri oggi, 5 gennaio 2009;
- il Giudice di Pace osserva “Il ricorrente sostiene la non espellibilità in virtù del diritto irrinunciabile ed inviolabile all’unità familiare. A tale proposito la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo all’art. 8 prevede che non vi possa essere interferenza di una autorità pubblica nell’esercizio del diritto all’unità familiare a meno che questa ingerenza costituisca una misura necessaria per la sicurezza nazionale e pubblica, per la difesa dell’ordine e la prevenzione dei reati. Ora nel caso in esame non ci troviamo di fronte a tale ipotesi: l’espulsione del ricorrente è conseguenza del rigetto dell’istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in quanto non in possesso di un contratto di lavoro. Il provvedimento non ha quindi la finalità di salvaguardare la sicurezza pubblica e di prevenire la commissione dei reati; conseguentemente il caso in esame non rientra nella deroga, prevista dall’art. 8 della Convenzione, al divieto di espulsione dello straniero che comporti una compromissione dell’inviolabile diritto all’unità familiare. Ci troviamo di fronte alla necessità di salvaguardare e tutelare il superiore interesse del piccolo a continuare ad avere accanto la figura paterna in così tenera età; deve prevalere il diritto del minore a crescere avendo accanto entrambi i genitori rispetto all’interesse dello Stato a punire con l’espulsione una mera irregolarità amministrativa. Pertanto in conseguenza di tutto ciò si ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.”
Ora ci aspettiamo che le Autorità rilascino a Joseph immediatamente un visto d’ingresso per motivi familiari, al fine di riabbracciare al più presto la moglie ed il figlio.
Nel giorno dell’Epifania, Gesù bambino si è mostrato al mondo in una mangiatoia, ultimo tra gli ultimi ma brillante della luce dei semplici, che in giorni come questo rischiara il destino degli uomini e spazza via il buio dell’egoismo, della chiusura e della paura.
E per chi non crede in Dio, diciamo che la Befana ha portato una calza piena di speranza per Joseph e la sua famiglia e di carbone per chi non ha saputo ascoltare il pianto di un bambino.
