Ravenna, 23 marzo 2007
RIFLESSIONI SULLA INTRODUZIONE DI FORMULARI TRADOTTI IN LINGUA PER L’IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE A CITTADINI STRANIERI – ESTENSIONE DI UN PRINCIPIO DI CIVILTA’ GIURIDICA E DI NON DISCRIMINAZIONE PER L’EFFETTIVITA’ DEL DIRITTO DI DIFESA
L’art. 2 comma 6 del D.Lgs. 286/98 (TU Immigrazione), applicabile ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea e agli apolidi, stabilisce che “Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall’interessato”.
Secondo recente e ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze 9138/2001 – 525/2002 …), sussiste l’obbligo da parte dell’autorità amministrativa di comunicare allo straniero ogni atto concernente l’espulsione in lingua a lui conosciuta e solo ove ciò non sia possibile – ma deve trattarsi di impossibilità oggettiva e sempre da giustificare – è consentita la traduzione dell’atto in una delle tre lingue veicolari (inglese, francese, spagnolo).
L’obbligo di traduzione in lingua conosciuta dal destinatario del provvedimento, per un fondamentale principio di civiltà giuridica e per il rispetto dellla effettività del diritto di difesa contro atti della P.A. che si assumano illegittimi e meritevoli di impugnazione (artt. 24 e 113 della Costituzione), dovrebbe essere esteso in via regolamentare e/o di prassi, pur in assenza di una norma primaria ad hoc, a tutti quegli atti amministrativi suscettibili di incidere nella sfera giuridica soggettiva del destinatario e sulle sue concrete possibilità di difesa.
Accade sempre più frequentemente che a cittadini stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno ovvero in attesa di rilascio/rinnovo ovvero in temporanea condizione di irregolarità amministrativa, privi di mezzi economici per il proprio sostentamento vengano contestate violazioni dell’art. 7, comma 15 bis del Codice della Strada per l’asserito esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore ovvero degli artt. 28 e 29 D.Lgs. 114/98 per l’asserito esercizio di commercio su area pubblica senza autorizzazione, con irrogazione di sanzioni pecuniarie pari ad € 5.164,00.
Si tratta, secondo l’id quod plerumque accidit, di cittadini - si ribadisce, spesso in regola con il permesso di soggiorno – in condizioni di assoluta impossidenza economica o di grave disagio sociale e abitativo.
La cosiddetta attività di “parcheggiatore” è compensata da elemosine volontariamente donate dagli automobilisti e non costituisce in alcun modo il corrispettivo in senso tecnico-giuridico di un’attività esercitata abusivamente.
La vendita su area pubblica di fazzoletti di carta, mollette da bucato ed altri simili oggetti di modico o nullo valore commerciale è punita con sanzioni pecuniarie gravemente afflittive e non proporzionate all’entità della condotta materiale e alle circostanze soggettive ed oggettive in cui viene posta in essere.
Entrambe dette attività sono spesso compiute da soggetti deboli che versano in temporaneo stato di necessità.
L’art. 11 della Legge 689/1981 stabilisce che nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
Il difetto di traduzione in lingua straniera dei verbali con i quali vengono formulate dette contestazioni e indicati i termini e l’autorità cui ricorrere costituisce una patente lesione del diritto di difesa dei cittadini stranieri che non sono messi nelle condizioni di conoscere il contenuto di atti amministrativi gravemente afflittivi e di promuoverne tempestivamente l’impugnazione.
A tale grave inconveniente si potrebbe agevolmente ovviare dotando la Polizia Municipale di moduli/formulari per l’irrogazione di sanzioni tradotti almeno in lingua inglese, francese, spagnola e araba.
La consegna al destinatario del verbale di copia in lingua conosciuta andrebbe anche a beneficio dei cittadini stranieri comunitari che possono parimenti incontrare ostacoli nella comprensione di atti a contenuto tecnico-giuridico loro consegnati dalle nostre autorità di P.S. in conseguenza di violazioni al Codice della Strada.
Appare dunque opportuno che le Pubbliche Amministrazioni introducano l’utilizzo di moduli/formulari con traduzione in lingua straniera (almeno inglese, francese, spagnola e araba) del contenuto o della sintesi degli atti irrogativi di sanzioni, con particolare riferimento all’indicazione dell’autorità e del termine per l’impugnazione.
Così sarebbe rispettato un fondamentale principio di civiltà giuridica e sarebbe effettivamente garantito l’esercizio del diritto di difesa, senza odiose discriminazioni basate sulla nazionalità o sulle condizioni sociali dei destinatari di provvedimenti sanzionatori.
Avv. Andrea Maestri
