Archive for marzo, 2007

Diritto dell’immigrazione

Ravenna, 23 marzo 2007

RIFLESSIONI SULLA INTRODUZIONE DI FORMULARI TRADOTTI IN LINGUA PER L’IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE A CITTADINI STRANIERI – ESTENSIONE DI UN PRINCIPIO DI CIVILTA’ GIURIDICA E DI NON DISCRIMINAZIONE PER L’EFFETTIVITA’ DEL DIRITTO DI DIFESA

L’art. 2 comma 6 del D.Lgs. 286/98 (TU Immigrazione), applicabile ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea e agli apolidi, stabilisce che “Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall’interessato”.
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